LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI PISA 
                              Sezione 6 
 
    riunita con l'intervento dei signori: 
    Iannelli Enzo - Presidente; 
    Glendi Graziella - relatore; 
    Scasso Alberto - giudice; 
    ha emesso la seguente ordinanza 
sul ricorso n. 551/14,  depositato  il  18  settembre  2014,  avverso
cartella di pagamento n. 08720120014472109000  IVA  -  aliquote  2008
IRES Tassa auto; 
    contro Agenzia entrate - Direzione provinciale Pisa; 
    proposto dal ricorrente: SAFE S.r.l. leg. rappr.  geom.  Gianluca
Rossi, via Giuseppe Ravizza, 7 - 56121 Pisa, difeso  da:  Volpi  rag.
Mario Bechini avv. Domenico-Mancini dr. Amdrea via T. Rook  n.  22  -
56100 Pisa; 
    terzi chiamati in causa: 
    Regione Toscana - 50100 Firenze; 
    Ag. Riscoss. Pisa Equitalia Centro S.p.a., via Darsena 1 -  56121
Pisa, difeso da D'Agostini avv. Andrea, Piazza  D'ancona  5  -  56127
Pisa; 
sul ricorso n. 552/14,  depositato  il  18  settembre  2014,  avverso
cartella di pagamento n. 08720130002418173000  IVA  -  Aliquote  2009
IRES; 
    contro Ag. Entrate Direzione provinciale Pisa; 
    proposto dal ricorrente: SAFE S.r.l.,  leg.  rappr.  geom.  geom.
Gianluca Rossi, via Giuseppe Ravizza, 7  -  56121  Pisa,  difeso  da:
Volpi rag. Mario Bechini avv. Domenico-Mancini dr. Andrea via T. Rook
n. 22 - 56100 Pisa; 
    terzi chiamati in  causa:  Ag.  Riscoss.  Pisa  Equitalia  Centro
S.p.a. via Darsena 1 - 56121 Pisa; difeso da: D'Agostini avv. Andrea,
piazza D'Ancona, 5 - 56127 Pisa; 
sul ricorso n. 553/14,  depositato  il  18  settembre  2014,  avverso
cartella di pagamento n. 08720120018136107000  IVA  -  Aliquote  2010
IRES; 
    contro: Ag. Entrate Direzione provinciale Pisa; 
    proposto dal ricorrente: SAFE S.r.l., leg. rappr. geom.  Gianluca
Rossi via Giuseppe Ravizza 7 - 56121  Pisa;  difeso  da:  Volpi  rag.
Mario Bechini avv. Domenico-Mancini dr. Andrea via T. Rook  n.  22  -
56100 Pisa; 
    terzi chiamati in  causa:  Ag.  Riscoss.  Pisa  Equitalia  Centro
S.p.a. via Darsena 1 - 56121 Pisa; difeso da: D'Agostini avv. Andrea,
piazza D'Ancona 5 - 56127 Pisa; 
sul ricorso n.  554/14  depositato  il  18  settembre  2014,  avverso
cartella di pagamento n.  0872014007498077000  IVA  -  Aliquote  2011
IRES; 
    contro Ag. Entrate Direzione provinciale Pisa; 
    proposto dal ricorrente: SAFE S.r.l., leg. rappr. geom.  Gianluca
Rossi, via Giuseppe Ravizza 7 - 56121 Pisa;  difeso  da:  Volpi  rag.
Mario Bechini avv. Domenico-Mancini dr. Andrea, via T. Rook n.  22  -
56100 Pisa; 
    terzi chiamati in  causa:  Ag.  Riscoss.  Pisa  Equitalia  Centro
S.p.a. via Darsena 1 - 56121 Pisa; difeso da: D'Agostini avv. Andrea,
piazza D'Ancona 5 - 56127 Pisa; 
sul ricorso n. 555/14,  depositato  il  18  settembre  2014,  avverso
cartella di pagamento n. 08720110006803262000  IVA  -  Aliquote  2007
IRAP IRES; 
    contro: Ag. Entrate Direzione provinciale Pisa; 
    proposto dal ricorrente: SAFE S.r.l., leg. rappr. geom.  Gianluca
Rossi, via Giuseppe Ravizza 7 - 56121 Pisa;  difeso  da:  Volpi  rag.
Mario Bechini avv. Domenico-Mancini dr. Andrea, via T. Rook n.  22  -
56100 Pisa; 
    terzi chiamati in  causa:  Ag.  Riscoss.  Pisa  Equitalia  Centro
S.p.a. via Darsena 1 - 56121 Pisa; difeso da: D'Agostini avv. Andrea,
piazza D'Ancona 5 - 56127 Pisa; 
sul ricorso n.  556/14  depositato  il  18  settembre  2014,  avverso
cartella di pagamento n. 0872012000079635400 IRAP 2008; 
    contro: Ag. Entrate Direzione provinciale Pisa; 
    proposto dal ricorrente: SAFE S.r.l., leg. rappr. geom.  Gianluca
Rossi, via Giuseppe Ravizza 7 - 56121 Pisa;  difeso  da:  Volpi  rag.
Mario Bechini avv. Domenico-Mancini dr. Andrea, via T. Rook n.  22  -
56100 Pisa; 
    terzi chiamati in  causa:  Ag.  Riscoss.  Pisa  Equitalia  Centro
S.p.a., via Darsena 1  -  56121  Pisa;  difeso  da:  D'Agostini  avv.
Andrea, piazza D'Ancona 5 - 56127 Pisa; 
sul ricorso n.  557/14  depositato  il  18  settembre  2014,  avverso
cartella di pagamento n. 0872012001812320800 IRAP 2009; 
    contro: Ag. Entrate Direzione provinciale Pisa; 
    proposto dal ricorrente: SAFE S.r.l., leg. rappr. geom.  Gianluca
Rossi, via Giuseppe Ravizza 7 - 56121 Pisa;  difeso  da:  Volpi  rag.
Mario Bechini avv. Domenico-Mancini dr. Andrea, via T. Rook n.  22  -
56100 Pisa; 
    terzi chiamati in  causa:  Ag.  Riscoss.  Pisa  Equitalia  Centro
S.p.a., via Darsena 1  -  56121  Pisa;  difeso  da:  D'Agostini  avv.
Andrea, piazza D'Ancona 5 - 56127 Pisa; 
sul ricorso n. 558/14,  depositato  il  18  settembre  2014,  avverso
cartella di pagamento n. 0872013001133409000 IRAP 2010; 
    contro: Ag. Entrate Direzione provinciale Pisa; 
    proposto dal ricorrente: SAFE S.r.l., leg. rappr. geom.  Gianluca
Rossi, via Giuseppe Ravizza 7 - 56121 Pisa;  difeso  da:  Volpi  rag.
Mario Bechini avv. Domenico-Mancini dr. Andrea, via T. Rook n.  22  -
56100 Pisa; 
    terzi chiamati in  causa:  Ag.  Riscoss.  Pisa  Equitalia  Centro
S.p.a., via Darsena 1  -  56121  Pisa;  difeso  da:  D'Agostini  avv.
Andrea, piazza D'Ancona 5 - 56127 Pisa; 
sul ricorso n. 559/14,  depositato  il  18  settembre  2014,  avverso
cartella di pagamento n. 08720120003733134000 IRPEF - Altro 2008; 
    contro: Ag. Entrate Direzione provinciale Pisa; 
    proposto dal ricorrente: SAFE S.r.l., leg. rappr. geom.  Gianluca
Rossi, via Giuseppe Ravizza 7 - 56121 Pisa;  difeso  da:  Volpi  rag.
Mario Bechini avv. Domenico-Mancini dr. Andrea, via T. Rook n.  22  -
56100 Pisa; 
    terzi chiamati in  causa:  Ag.  Riscoss.  Pisa  Equitalia  Centro
S.p.a., via Darsena 1  -  56121  Pisa;  difeso  da:  D'Agostini  avv.
Andrea, piazza D'Ancona 5 - 56127 Pisa; 
sul ricorso n. 560/14,  depositato  il  18  settembre  2014,  avverso
cartella di pagamento n. 08720130003581683000 IRPEF - Altro 2009; 
    contro: Ag. Entrate Direzione provinciale Pisa; 
    proposto dal ricorrente: SAFE S.r.l., leg. rappr. geom.  Gianluca
Rossi, via Giuseppe Ravizza 7 - 56121 Pisa;  difeso  da:  Volpi  rag.
Mario Bechini avv. Domenico-Mancini dr. Andrea, via T. Rook n.  22  -
56100 Pisa; 
    terzi chiamati in  causa:  Ag.  Riscoss.  Pisa  Equitalia  Centro
S.p.a., via Darsena 1  -  56121  Pisa;  difeso  da:  D'Agostini  avv.
Andrea, piazza D'Ancona 5 - 56127 Pisa; 
sul ricorso n. 561/14,  depositato  il  18  settembre  2014,  avverso
cartella di pagamento n. 08720140006581829000 IRPEF - Altro 2010; 
    contro: Ag. Entrate Direzione provinciale Pisa; 
    proposto dal ricorrente: SAFE S.r.l., leg. rappr. geom.  Gianluca
Rossi, via Giuseppe Ravizza 7 - 56121 Pisa;  difeso  da:  Volpi  rag.
Mario Bechini avv. Domenico-Mancini dr. Andrea, via T. Rook n.  22  -
56100 Pisa; 
    terzi chiamati in  causa:  Ag.  Riscoss.  Pisa  Equitalia  Centro
S.p.a., via Darsena 1  -  56121  Pisa;  difeso  da:  D'Agostini  avv.
Andrea, piazza D'Ancona 5 - 56127 Pisa; 
sul ricorso n. 562/14,  depositato  il  18  settembre  2014,  avverso
cartella di pagamento n. 08720130009945719 I.C.I. 2007; 
    contro: Comune di Fauglia; 
    proposto dal ricorrente: SAFE S.r.l., leg. rappr. geom.  Gianluca
Rossi, via Giuseppe Ravizza 7 - 56121 Pisa;  difeso  da:  Volpi  rag.
Mario Bechini avv. Domenico-Mancini dr. Andrea, via T. Rook n.  22  -
56100 Pisa; 
    terzi chiamati in  causa:  Ag.  Riscoss.  Pisa  Equitalia  Centro
S.p.a., via Darsena 1  -  56121  Pisa;  difeso  da:  D'Agostini  avv.
Andrea, piazza D'Ancona 5 - 56127 Pisa; 
sul ricorso n. 563/14,  depositato  il  18  settembre  2014,  avverso
cartella di pagamento n. 08720130009737576000 Tas. automobili 2010; 
    contro: Regione Toscana; 
    proposto dal ricorrente: SAFE S.r.l. leg. rappr.  geom.  Gianluca
Rossi, via Giuseppe Ravizza 7 - 56121 Pisa;  difeso  da:  Volpi  rag.
Mario avv. Domenico Bechini-dr. Andrea Mancini, via T. Rook n.  22  -
56100 Pisa; 
    terzi chiamati in  causa:  Ag.  Riscoss.  Pisa  Equitalia  Centro
S.p.a., via Darsena 1  -  56121  Pisa;  difeso  da:  D'Agostini  avv.
Andrea, piazza D'Ancona 5 - 56127 Pisa; 
sul ricorso n. 564/14,  depositato  il  18  settembre  2014,  avverso
cartella di pagamento n. 08720140004818667000 Tas. automobili 2011; 
    contro: Regione Toscana; 
    proposto dal ricorrente: SAFE S.r.l., leg. rappr. geom.  Gianluca
Rossi, via Giuseppe Ravizza 7 - 56121 Pisa;  difeso  da:  Volpi  rag.
Mario avv. Domenico Bechini-dr. Andrea Mancini, via T. Rook n.  22  -
56100 Pisa; 
    terzi chiamati in  causa:  Ag.  Riscoss.  Pisa  Equitalia  Centro
S.p.a., via Darsena 1  -  56121  Pisa;  difeso  da:  D'Agostini  avv.
Andrea, piazza D'Ancona 5 - 56127 Pisa. 
 
                      Svolgimento del processo 
 
    Con ricorsi ritualmente proposti fa SAFE s.r.l., in  persona  del
legale rappresentante, rappresentata e difesa dal rag.  Mario  Volpi,
dall'avv. Domenico Bechini e dal dott. Andrea  Mancini  e  presso  lo
studio del primo elettivamente domiciliata, impugnava le cartelle  di
pagamento  n.  08720120014472109000,  n.   08720130002418173000,   n.
08720120018136107000,        n.        0872014007498077000,        n.
08720110006803262000, n. 0872012000079635400, n. 0872012001812320800,
n.     0872013001133409000,     n.      08720120003733134000,      n.
08720130003581683000, n. 08720140006581829000, n.  08720130009945719,
n. 08720130009737576000, e n. 08720140004818667000 4, emesse ex  art.
36-bis del decreto del Presidente della Repubblica  n.  600/1973  per
imposte varie e tasse  automobilistiche,  relative  agli  anni  2007,
2008,  2009,  2010  e  2011,  meglio  indicate  nell'intestazione   e
notificate alla societa' ricorrente, costituita il 28 aprile 2014  ed
iscritta nel registro delle imprese di Pisa  il  12  maggio  2014,  a
seguito di una operazione straordinaria di scissione  parziale  dalla
S.C.E.A.T., in qualita' di coobbligata solidale. 
    La SAFE s.r.l. ne  chiedeva  l'annullamento,  previa  sospensione
dell'esecuzione, in via  pregiudiziale,  perche'  nelle  cartelle  si
faceva  riferimento  alla  sua  qualita'  di  coobbligata  «anche  in
riferimento all'art. 14, commi 1-2 decreto legislativo n.  472/1997»,
relativo alla cessione di azienda, mentre nella  specie  l'operazione
intercorsa tra S.C.E.A.T. e SAFE e' di scissione parziale, perche' le
cartelle impugnate erano prive di motivazione, anche con riguardo  al
titolo della cobbligazione al  pagamento  e  perche'  non  era  stato
indicato il responsabile  del  procedimento.  Quanto  al  merito,  la
ricorrente, osservava che, ai sensi degli articoli 2506-quater, comma
4, e 2506-bis, comma 3, del codice civile, dei  debiti  della  scissa
rispondono in solido la societa' scissa e le beneficiarie, nei limiti
del valore patrimoniale ad esse attribuito, e solo  a  seguito  della
preventiva escussione nei confronti dell'obbligata principale, ed una
diversa prospettazione di responsabilita' illimitata a  carico  della
beneficiaria, in caso di scissione parziale, per i  debiti  tributari
della scissa, confligge col  principio  costituzionale  di  capacita'
contributiva di cui all'art. 53, tenuto per  di  piu'  conto  che  il
principio della c.d. «supersolidarieta'» tributaria e' stato  espunto
dal nostro ordinamento a far data dalla  nota  sentenza  della  Corte
costituzionale 30 aprile 1968, n. 48, oltre  a  confliggere  con  gli
articoli 24 e 113 della Costituzione, in  ragione  di  una  efficacia
ultra soggettiva degli atti  di  accertamento  notificati  alla  sola
societa' scissa. 
    Sosteneva, infatti la ricorrente, con riferimento alla disciplina
tributaria prevista dall'art. 173, del TUIR, che  i  commi  12  e  13
vanno interpretati nel senso che essi contengono una differenziazione
circa gli obblighi tributari facenti capo alla scissa  per  gli  anni
anteriori alla  scissione,  nel  caso  che  si  tratti  di  scissione
parziale, ovvero totale. Infatti, e' previsto, nel caso di  scissione
parziale, che l'adempimento spetti alla societa' scissa  e  nei  suoi
confronti   vada,   correlativamente,   effettuata   l'attivita'   di
accertamento, mentre, nel caso  di  scissione  totale,  venendo  meno
l'ente scisso, detti obblighi e correlativi accertamenti non  possono
che fare capo alle beneficiarie,  individuando  il  comma  12,  quale
destinataria  di  detti  obblighi  quella   appositamente   designata
nell'atto di scissione, mentre, il successivo comma 13  precisa  che,
sempre nel caso della sola scissione totale, qualora la  designazione
venga omessa, si considera designata  la  beneficiaria  nominata  per
prima e le altre societa' beneficiarie sono  responsabili  in  solido
per le imposte e sanzioni. Di conseguenza, secondo la  prospettazione
della  ricorrente,  la  responsabilita'  solidale  illimitata   delle
beneficiarie  sussiste  solo  quando  la  scissione  e'  totale.   La
ricorrente  aggiungeva  che   detta   interpretazione   permette   di
comprendere anche il disposto dell'art.  15,  comma  2,  del  decreto
legislativo n.  472/1997,  in  tema  di  sanzioni,  che  consente  di
derogare, per la scissione totale, al principio di cui all'art. 8 del
citato decreto, relativamente all'intrasmissibilita'  delle  sanzioni
per le persone fisiche, in caso di morte dell'autore dell'illecito, e
lo stesso art. 15 va coordinato col disposto dell'art. 30,  comma  2,
del  decreto  legislativo  n.  231/2001,  relativo   all'ipotesi   di
scissione dell'ente, che, in  tema  di  sanzioni  pecuniarie  penali,
limita la responsabilita' solidale al  valore  del  patrimonio  netto
trasferito. 
    Pertanto, la ricorrente, considerato, altresi', che  nessuno  dei
creditori, tra essi compresa l'Amministrazione  finanziaria,  si  era
opposta  nelle  forme  e  nei  termini  di  legge  all'operazione  di
scissione, sosteneva che nulla era dovuto dalla SAFE per debiti della
societa' scissa, tuttora  esistente,  anteriori  alla  operazione  di
scissione, o in subordine,  la  pretesa  tributaria  azionata  doveva
essere ricondotta nei limiti del patrimonio ad essa SAFE assegnato. 
    Si costituivano in giudizio,  sia  Equitalia  Centro  s.p.a.,  in
persona del procuratore speciale, rappresentata  e  difesa  dall'avv.
Andrea D'Agostini,  sia  l'Agenzia  delle  entrate,  sia  la  Regione
Toscana, che, per quanto di competenza,  ribadivano  la  legittimita'
della pretesa e del proprio operato e, confermando che si trattava di
tributi iscritti a ruolo nei riguardi della societa' S.C.E.A.T., come
indicato  nelle  cartelle  ad  essa  intestate,  opponevano  che   la
disciplina speciale tributaria in materia di operazioni di  scissione
si discosta da quella civilistica di cui all'art. 2506-quater,  comma
2, codice civile, che limita la responsabilita' solidale  nell'ambito
del valore effettivo del patrimonio assegnato o rimasto,  in  ragione
del    fatto    che     l'Amministrazione     finanziaria,     stante
l'indisponibilita' del debito di  natura  pubblica,  non  e'  neppure
tenuta a proporre opposizione ai sensi dell'art. 2503, codice  civile
al progetto di scissione, per cui nei suoi confronti non  valgono  le
limitazioni a  disfavore  dei  creditori  previste  nella  disciplina
civilistica. Inoltre l'art. 15, comma 2, del decreto  legislativo  n.
472/1997, nel prevedere, in  ambito  tributario,  la  responsabilita'
solidale di ciascuna societa' o ente derivato dalla scissione per  le
violazioni commesse anteriormente alla data dalla quale la  scissione
ha effetto, la riferisce espressamente anche  ai  casi  di  scissione
parziale, cosi' confermando che l'interpretazione corretta  dell'art.
173, comma 13, TUIR e' quella secondo cui la prevista responsabilita'
illimitata in solido per tributi, sanzioni  pecuniarie  ed  interessi
delle altre  societa'  beneficiarie  si  riferisce  sia  al  caso  di
scissione totale, che parziale. Infine, sottolineava  in  particolare
Equitalia, non e' previsto un  beneficium  excussionis  a  favore  di
ciascuna delle societa' tenute a rispondere dei debiti anteriori alla
scissione e il  richiamo  effettuato  dalla  societa'  ricorrente  al
disposto di cui all'art. 30 del decreto legislativo  n.  231/2001  e'
inconferente, riguardando detta norma la diversa ipotesi di  sanzioni
pecuniarie  derivanti  da  reato  dell'ente,  che  non  attiene  alla
presente fattispecie. 
    Le  parti  resistenti,   dunque,   chiedevano,   previo   rigetto
dell'istanza di sospensione, il rigetto dei ricorsi, con la  vittoria
delle spese. 
    Fissata l'udienza di trattazione dell'istanza di sospensione,  la
societa' ricorrente depositava memoria, producendo un prospetto sulla
sua situazione patrimoniale ed economica ed una perizia di stima  del
valore dell'azienda  e  la  Commissione,  sentite  le  parti,  previa
riunione dei  ricorsi  RG  numeri  552/14,  553/14,  554/14,  555/14,
556/14, 557/14, 558/14, 559/14,  560/14,  561/14,  562/14,  563/14  e
564/14 al ricorso RG n. 551/14, vista la complessita' della questione
e rilevato che il credito preteso era  di  gran  lunga  superiore  ai
limiti del valore netto del patrimonio attribuito alla  beneficiaria,
sospendeva l'esecuzione nel limite eccedente il valore del patrimonio
netto attribuito, fissando l'udienza di trattazione del merito. 
    A detta  udienza  comparivano  le  parti  che  ne  avevano  fatto
richiesta, insistendo ancora nelle rispettive tesi difensive.  Quindi
la Commissione si riservava di decidere ai sensi dell'art. 35 decreto
legislativo n. 546/1992. 
 
                       Motivi della decisione 
 
    Visti gli atti, sentite  le  parti,  sciolta  la  riserva,  vanno
pregiudizialmente esaminate le  questioni  inerenti  la  legittimita'
delle cartelle circa la individuazione del titolo di cobbligata della
societa' ricorrente, e relativa  motivazione,  e  l'asserita  mancata
indicazione del responsabile del procedimento. 
1.  Infondatezza  delle   questioni   pregiudiziali   dedotte   dalla
ricorrente. 
    In ordine ad esse, la Commissione osserva che dalle  cartelle  di
pagamento si evince chiaramente come la  pretesa  sia  riferita  agli
omessi versamenti  risultanti  dal  controllo,  ex  art.  36-bis  del
decreto  del  Presidente  della   Repubblica   n.   600/1973,   sulle
dichiarazioni dei redditi della S.C.E.A.T. e  agli  omessi  pagamenti
per ICI e tasse automobilistiche ex art. 17  legge  n.  449/1997:  la
S.C.E.A.T. viene infatti,  indicata,  nell'intestazione  degli  atti,
quale  «destinatario»  e  viene  aggiunto  che  la  SAFE   e'   stata
individuata quale destinatario «in qualita' di coobbligato». 
    Il riferimento, poi, contenuto nelle  cartelle,  alla  disciplina
delle sanzioni  di  cui  all'art.  14,  sulla  cessione  di  azienda,
piuttosto che all'art. 15 del decreto legislativo n. 472/1997,  sulla
trasformazione, fusione e scissione di societa', come  nel  caso,  si
sostanzia in un mero errore materiale, perche', in effetti, l'importo
dovuto  e'  stato  calcolato  per  l'intero,  secondo  la  disciplina
dell'art. 15, e non nei limiti del valore del  patrimonio  conferito,
ai sensi dell'art. 14. Quanto alla motivazione, nelle  cartelle  sono
indicati gli estremi delle iscrizioni a ruolo, con  la  menzione  dei
tributi, l'annualita' di riferimento e  le  targhe  dei  veicoli,  in
relazione alle tasse automobilistiche, in modo che il contribuente e'
stato messo in grado di comprendere a cosa si riferisca la pretesa. 
    Privo di pregio e', infine, anche il motivo relativo all'asserita
mancata indicazione del responsabile del procedimento, perche'  nelle
cartelle sono, invece, indicati i nominativi dei  responsabili  delle
iscrizioni a ruolo nella parte relativa al dettaglio  degli  addebiti
e,  nella  parte  relativa  alle  comunicazioni   dell'Agente   della
riscossione,  e'  indicato  il  nominativo   e   la   qualifica   del
responsabile del procedimento di emissione e notifica delle cartelle. 
2. Disciplina civilistica dei debiti  della  scissa  non  soddisfatti
dalla societa' cui fanno carico. 
    Passando, dunque, al merito, secondo la  disciplina  civilistica,
si ha scissione di societa' quando l'originaria societa'  trasferisce
tutto il suo patrimonio ad altre societa' preesistenti,  o  di  nuova
costituzione, e l'originaria societa' si estingue (scissione totale),
oppure quando l'originaria societa' rimane e trasferisce  solo  parte
del suo patrimonio, in tal caso anche  ad  una  sola  altra  societa'
(scissione parziale). 
    Per  quanto  riguarda  gli  effetti   della   scissione,   l'art.
2506-quater, ultimo comma, del codice civile  dispone  che  «ciascuna
societa'  e'  solidalmente  responsabile,  nel  limiti   del   valore
effettivo del patrimonio netto  ad  essa  assegnato  o  rimasto,  dei
debiti della societa' scissa non soddisfatti dalla societa' cui fanno
carico». Detta disposizione si coordina con il disposto del  comma  3
dell'art. 2506-bis codice civile,  secondo  cui,  in  riferimento  al
progetto  di  scissione,  «degli  elementi  del   passivo,   la   cui
destinazione non e' desumibile dal progetto,  rispondono  in  solido,
nel primo caso» (scissione totale)  «le  societa'  beneficiarie,  nel
secondo caso» (scissione parziale) «la societa' scissa e le  societa'
beneficiarie. La  responsabilita'  solidale  e'  limitata  al  valore
effettivo  del  patrimonio  netto  attribuito  a  ciascuna   societa'
beneficiaria». 
    Se si dovesse, dunque, applicare la disciplina  civilistica,  dei
debiti anteriori alla scissione della  S.C.E.A.T.,  risponderebbe  la
stessa  S.C.E.A.T.,  e  la  beneficiaria  SAFE  sarebbe  solidalmente
responsabile dei debiti dalla prima non soddisfatti, nei  limiti  del
patrimonio netto ad essa attribuito. 
3.  Disciplina  tributaria  dei  debiti  fiscali  e  pene  pecuniarie
riferibili alla scissa. 
    Tuttavia l'art. 173  TUIR,  nella  formulazione  successiva  alle
disposizioni civilistiche sopra menzionate, detta una disciplina  che
appare diversa  in  riferimento  ai  debiti  tributari  della  scissa
anteriori alla scissione. 
    Detta disciplina, in quanto speciale, e' destinata a prevalere su
quella generale del codice civile nei  rapporti  tra  contribuente  e
pubblica amministrazione. 
    Dunque, l'art. 173, innanzi tutto, afferma la neutralita' fiscale
delle operazioni di scissione, salvo il caso di  conguaglio.  Quindi,
dispone che dalla data in cui ha effetto la scissione,  le  posizioni
soggettive della scissa, in caso di scissione totale, sono attribuite
alle beneficiarie, e in caso di scissione parziale  restano  in  capo
alla scissa alle beneficiarie e alla  stessa  scissa  in  proporzione
delle rispettive quote del patrimonio netto contabile trasferite (per
le beneficiarie) o rimaste (per la scissa),  salvo  che  trattasi  di
posizioni soggettive  connesse  specificamente  o  per  insiemi  agli
elementi del patrimonio scisso, nel qual caso seguono  tali  elementi
presso:  i  rispettivi  titolari.  Dispone,  poi,  che  gli  obblighi
relativi agli acconti delle  imposte  proprie  e  delle  ritenute  su
redditi altrui, restano in capo alla scissa,  in  caso  di  scissione
parziale, ovvero si trasferiscono alle societa' beneficiarie, in caso
si scissione totale, sempre in relazione  alle  quote  di  patrimonio
netto imputabile proporzionalmente a ciascuna  di  esse.  Infine,  ai
commi 12 e 13, passa a  regolare  gli  effetti  della  scissione  sui
debiti tributari, in capo all'originaria  societa',  contratti  prima
dell'operazione di scissione. 
    I commi 12 e 13 testualmente recitano: 
    «12. Gli obblighi tributari della societa' scissa  riferibili  ai
periodi di imposta anteriori alla data dalla  quale  l'operazione  ha
effetto sono adempiuti, in caso di scissione parziale,  dalla  stessa
societa' scissa o trasferiti,  in  caso  di  scissione  totale,  alla
societa' beneficiaria appositamente designata all'atto di scissione». 
    «13. I controlli, gli accertamenti  ed  ogni  altro  procedimento
relativo  ai  suddetti  obblighi  sono  svolti  nei  confronti  della
societa'  scissa  o,  nel  caso  di  scissione  totale,   di   quella
appositamente designata, ferma restando  la  competenza  dell'ufficio
dell'Agenzia delle entrate della societa' scissa. Se la  designazione
e' omessa si considera designata la beneficiaria nominata  per  prima
nell'atto  di  scissione.  Le  altre   societa'   beneficiarie   sono
responsabili in solido per le imposte,  le  sanzioni  pecuniarie  gli
interessi e ogni altro debito, e anche  nei  loro  confronti  possono
essere adottati i provvedimenti cautelari previsti  dalla  legge.  Le
societa'  coobbligate  hanno  facolta'  di  partecipare  ai  suddetti
procedimenti e di prendere cognizione dei relativi atti, senza  oneri
di avvisi o di altri adempimenti per l'Amministrazione». 
    Come si vede, nelle su riportate disposizioni  non  vi  e'  alcun
cenno ad una limitazione della responsabilita'  solidale  nell'ambito
del patrimonio netto attribuito o rimasto, come previsto per i debiti
nella disciplina civilistica. Aggiungesi che l'art.  15  del  decreto
legislativo n. 472/1997, con riferimento specifico alle somme  dovute
per le violazioni commesse anteriormente alla  data  dalla  quale  la
scissione produce effetto e,  quindi,  per  le  sanzioni  pecuniarie,
disciplina l'operazione di  scissione  unitamente  all'operazione  di
trasformazione e fusione,  nel  senso  che,  per  queste  ultime,  la
societa' o ente risultante dalla trasformazione e fusione, anche  per
incorporazione, subentra negli obblighi delle societa' trasformate  o
fuse, e, per la scissione, «anche parziale», ciascuna societa' o ente
e' obbligato in solido al pagamento delle somme dovute per violazioni
commesse anteriormente alla data dalla  quale  la  scissione  produce
effetto. 
    Il tutto differenziandosi nettamente detta disciplina  da  quella
della cessione di azienda, di cui  al  precedente  art.  14,  ove  si
dispone  che,  a  parte  il  caso  di  frode,  «il   cessionario   e'
responsabile in solido, fatto salvo  il  beneficio  della  preventiva
escussione del cedente ed entro i limiti del  valore  dell'azienda  o
del ramo di azienda, per il pagamento dell'imposta e  delle  sanzioni
riferibili alle violazioni  commesse  nell'anno  in  cui  avviene  la
cessione e nei due precedenti, nonche' per  quelle  gia'  irrogate  e
contestate nel  medesimo  periodo  anche  se  riferite  a  violazioni
commesse in epoca anteriore». 
4. Disciplina penale per  le  sanzioni  pecuniarie  dovute  dall'ente
scisso. 
    Da ultimo, infine, le parti hanno menzionato l'art. 30, comma  2,
del decreto legislativo n. 231/2001 che, con riguardo alla disciplina
penale,  ferma  la  responsabilita'  dell'ente  scisso,  in  caso  di
scissione  parziale,  per  i  reati   commessi   anteriormente   alla
scissione, dispone che «i beneficiari della scissione, sia totale che
parziale, sono solidalmente obbligati  al  pagamento  delle  sanzioni
pecuniarie dovute dall'ente scisso per i reati commessi anteriormente
alla data dalla quale la scissione ha  avuto  effetto.  L'obbligo  e'
limitato al valore  effettivo  del  patrimonio  netto  trasferito  al
singolo ente,  salvo  che  si  tratti  di  ente  al  quale  e'  stato
trasferito anche in parte il ramo di attivita' nell'ambito del  quale
e' stato commesso il reato», con una disposizione che differenzia  la
posizione della  scissa  e  della  beneficiaria  della  scissione  in
riferimento alla sanzione pecuniaria  tributaria  rispetto  a  quella
penale, mentre, per la cessione di azienda, la disciplina  penale  di
cui al  successivo  art.  33  del  medesimo  decreto  legislativo  n.
231/2001 e' esattamente conforme a quella tributaria, come detto. 
5. Infondatezza  dell'interpretazione  della  disciplina  fiscale  da
applicare proposta dalla ricorrente. 
    Essendo  queste  le  disposizioni  normative  da   applicare,   e
segnatamente l'art. 173, commi 12 e 13, del  TUIR  e  l'art.  15  del
decreto  legislativo  n.  492/1997,  non  convince  l'interpretazione
offerta dalla societa'  ricorrente,  secondo  cui,  nella  disciplina
fiscale summenzionata, che, ripetesi, prevale su quella generale  del
codice civile, si avrebbe una differenziazione nel caso di  scissione
parziale  rispetto  alla  scissione  totale,  tale  da  escludere  la
responsabilita' solidale per le scissioni  parziali,  o,  al  limite,
equiparare la disciplina tributaria a quella prevista per i debiti di
natura civilistica, con il limite del patrimonio netto attribuito. 
    L'interpretazione  dell'art.  173   del   TUIR   proposta   dalla
ricorrente e'  la  seguente:  poiche'  il  comma  12  dell'art.  173,
nell'ipotesi di  scissione  parziale,  mantiene  fermi  gli  obblighi
tributari della societa' scissa in capo ad essa, ed e' nei  confronti
della scissa che vanno effettuati i controlli e  gli  accertamenti  e
ogni altro procedimento relativo ai  debiti  fiscali  anteriori  alla
scissione,  il  disposto  del  successivo  comma  13,  relativo  alla
responsabilita'  solidale  delle  altre  societa'   beneficiate,   si
riferirebbe solo alla disciplina della scissione totale, posto che il
periodo precedente riguarda il  caso  di  mancata  indicazione  della
designata, che si ha  nell'ipotesi,  appunto,  di  scissione  totale,
essendo la designata il soggetto nei cui confronti  l'Amministrazione
finanziaria si rivolge, non esistendo piu'  la  scissa,  disponendosi
che, in tal caso, si considera designata la beneficiaria nominata per
prima nell'atto di  scissione.  Secondo  la  ricorrente,  dunque,  il
periodo successivo relativo alla responsabilita' solidale  illimitata
delle «altre beneficiarie», non puo' che riferirsi a tutte  le  altre
beneficiarie che non sono la designata o la prima nominata, sempre, e
solo, in caso di scissione totale. 
    Detta interpretazione, pero', contrasta con il dettato  letterale
della norma. Innanzi tutto, perche' lo stesso comma 13  riguarda  sia
la scissione totale che  la  scissione  parziale,  laddove  indica  i
soggetti nei cui confronti sono svolti i controlli e gli accertamenti
ed ogni altro procedimento relativo agli obblighi tributari anteriori
della scissa, e cioe' la stessa scissa, per la scissione parziale,  e
la societa' designata, per la scissione totale, ed, inoltre,  perche'
il termine «altre», riferito alle beneficiarie, collegato al  periodo
precedente, se vale a  differenziare  dette  «altre»  dalla  societa'
beneficiaria designata o nominata per prima, non vale ad escludere le
beneficiarie  nel  caso  di  scissione  parziale,  posto  che   nella
scissione parziale il debitore principale e' la scissa, nella  totale
la  beneficiaria  designata  o  la  prima  nominata,  e   le   «altre
beneficiarie» sono le beneficiarie diverse,  che  esistono  anche  in
caso di scissione parziale, dal momento  che  vi  e',  comunque,  una
beneficiaria necessaria (si ricorda che la disciplina civile consente
ve ne sia anche una sola), ed altre eventuali. 
    Inoltre, come sottolineato, nella disposizione tributaria non  vi
e' menzione di limite alcuno alla responsabilita',  ne'  in  caso  di
scissione totale, ne' pure di scissione parziale. 
    All'interpretazione  offerta  dal  contribuente  osta,  poi,   il
dettato dell'art. 15, comma 2, del decreto legislativo  n.  472/1997,
perche' davvero non si comprende come possa  intendersi  diversamente
il dettato normativo assolutamente chiaro secondo cui  «nei  casi  di
scissione, anche parziale di societa' o  enti,  ciascuna  societa'  o
ente e' obbligato in solido  al  pagamento  delle  somme  dovute  per
violazioni commesse anteriormente alla data dalla quale la  scissione
produce effetto». 
    Ne deriva, allora, che i dati normativi  applicabili,  art.  173,
comma 12 e 13, TUIR, e art. 15 decreto legislativo n.  472/1997,  non
prevedono affatto che la responsabilita'  solidale  della  scissa  si
abbia solo in caso di scissione totale, essendo chiaramente  prevista
la responsabilita' solidale  delle  beneficiarie  anche  in  caso  di
scissione parziale. 
6. Tentativo di interpretazione della disciplina fiscale da applicare
conforme al dettato costituzionale. 
    Nelle suddette norme e' pur vero che si parla di  responsabilita'
solidale, senza specificare alcunche', ne' in termini di limitazioni,
ne' di illimitatezza. Si potrebbe  ipotizzare  che  il  silenzio  del
legislatore non vada inteso quale deroga alla disciplina  civilistica
sulla  responsabilita'   solidale   nell'operazione   di   scissione,
applicandosi anche alla disciplina fiscale il limite  del  patrimonio
netto attribuito. Tuttavia la nozione generale del  debito  solidale,
ai sensi dell'art. 1292 codice civile, e' proprio quella che  vede  i
piu' debitori obbligati tutti per la  medesima  prestazione,  sicche'
ciascuno puo' essere costretto ai pagamento per la totalita', di  tal
che,  allorquando  nelle  norme  che  la  Commissione  e'  tenuta  ad
applicare si parla di soggetti «responsabili in  solido»  (art.  173,
comma 13, TUIR) e di soggetto «obbligato in solido» (art.  15,  comma
2, decreto legislativo n. 472/1997) non si puo'  che  rimandare  alla
nozione generale di debito solidale come sopra  menzionata.  Inoltre,
nell'ambito della disciplina  fiscale,  con  particolare  riferimento
agli articoli 14 e 15 del decreto legislativo  n.  472/1997,  non  si
comprenderebbe perche', nel caso di cessione di azienda,  con  l'art.
14, comma  1,  il  legislatore  abbia  chiaramente  disposto  che  il
cessionario e' responsabile in solido  al  pagamento  dell'imposta  e
delle sanzioni, ma coi  limiti  della  preventiva  escussione  e  del
valore dell'azienda ceduta, mentre con l'art. 15, comma 2, in caso di
scissione, anche parziale, di societa' o enti, il  legislatore  abbia
fatto menzione della sola obbligazione in solido al  pagamento  delle
somme  dovute  per  le  violazioni  commesse  dalla   scissa,   senza
null'altro aggiungere. 
    Se si potesse anche ritenere  che  il  silenzio  del  legislatore
rimandi  alla  disciplina  civilistica  specificamente  prevista  per
l'operazione di scissione, questo potrebbe se mai, allora, valere per
le imposte, ma non per le sanzioni, proprio perche'  il  legislatore,
al comma 2 dell'art. 15, nel caso di scissione, non  ha  ritenuto  di
esternare alcun limite, come invece ha fatto per il caso di  cessione
di azienda. Ma questo  senza  che  sia  ravvisabile  alcun  razionale
fondamento di differenziazione rispetto  a  quanto  disposto  per  il
debito tributario dall'art. 173, comma 13, TUIR, dove, del  pari,  il
legislatore ha omesso di indicare espressamente alcun limite. 
    Questa Commissione, pertanto, ritiene che, nonostante ogni sforzo
interpretativo  che  sia  conforme  ai  principi  costituzionali   di
ragionevolezza e uguaglianza e di imposizione adeguata  all'effettiva
capacita' contributiva, il dettato normativo  di  cui  agli  articoli
173, comma 13, del TUIR e 15, comma 2,  del  decreto  legislativo  n.
472/1997 non possa che essere  interpretato  nella  sua  formulazione
letterale nel senso che, nel caso che ne occupa, ovvero di  scissione
parziale,  la  societa'  beneficiaria  risponde  solidalmente,  senza
limitazioni,  dei  debiti  pregressi  della  societa'  scissa,   come
sostenuto dalla difesa delle parti resistenti. 
    Ora   siffatta   conclusione   offre   motivo   di   dubbio    di
costituzionalita', in relazione ai vizi dedotti in  ricorso,  sia  in
riferimento all'art. 3 che all'art. 53 della Costituzione. 
    La questione appare, infatti, ad avviso  di  questa  Commissione,
non manifestamente infondata, non  essendo,  appunto,  possibile  non
dubitare che, nel caso di scissione, ed in particolare  di  scissione
parziale, come nella specie,  ove,  peraltro,  rimane  in  essere  la
societa' originaria  debitrice,  poi,  scissa,  cui  si  aggiunge  la
costituzione di  un'altra,  o  piu',  societa',  tutte  con  il  loro
patrimonio, la diversa disciplina, in riferimento alla  beneficiaria,
per i debiti civilistici, limitati alla  quota  di  patrimonio  netto
attribuito ed, invece, illimitata, per i debiti tributari,  confligga
con i principi costituzionali di uguaglianza e di effettiva capacita'
contributiva del debitore coobbligato. 
7. Questione di  costituzionalita'.  Non  manifesta  infondatezza  in
riferimento all'art. 3 della Costituzione. 
    Sotto  il  primo  profilo,  con  riferimento  all'art   3   della
Costituzione,  va  rimarcato,  innanzi  tutto  come  l'operazione  di
scissione sia caratterizzata dal principio  di  neutralita'  fiscale,
sancito dai primi tre commi dello stesso art. 173 TUIR, per cui  tale
istituto costituisce uno strumento di organizzazione societaria,  nel
quale non debbono aver luogo plusvalenze  o  minusvalenze  e  neppure
alterazioni  (in  senso  accrescitivo   o   diminutivo)   di   oneri,
responsabilita'  e  garanzie,  che  snaturerebbero  l'essenza  stessa
dell'istituto. 
    Una disciplina fiscale che alteri detto equilibrio,  ponendo  una
responsabilita' illimitata in capo alla beneficiaria per i debiti  di
altro soggetto,  verrebbe  ad  incrinare  l'essenziale  principio  di
neutralita'   della   scissione   e   la   stessa   ragion   d'essere
dell'istituto, creando indebiti vantaggi al creditore  e  altrettanti
indubbi svantaggi per  situazioni  debitorie  pregresse  rispetto  al
nuovo  assetto  organizzativo   societario,   che   contrastano   con
l'intrinseca razionalita' che sta alla base di  ciascuna  norma,  con
l'effetto che detta irrazionalita' e le conseguenze che  ne  derivano
violano di per se' l'uguaglianza di trattamento normativo in capo  ai
destinatari della norma stessa. 
    Tanto  cio'  e'  vero  che  per  altre  tipologie  di  operazioni
societarie, come in caso di cessione di azienda di  cui  all'art.  14
del decreto legislativo n. 472/1997, e come in caso di trasformazione
e fusione, di cui agli articoli 170, 171 e 172 TUIR e art. 15,  comma
1, decreto legislativo n. 472/1997, la disciplina fiscale si conforma
agli elementi strutturali e alle finalita' delle relative  operazioni
che connotano gli istituti. 
    Infatti, in caso  di  cessione  di  azienda,  il  cessionario  e'
responsabile in solido dei debiti fiscali del cedente, fatto salvo il
beneficio della preventiva escussione del cedente ed entro  i  limiti
del valore dell'azienda ceduta, mentre in caso  di  trasformazione  e
fusione, evidentemente non esistendo  piu'  il  soggetto  originario,
rispondono gli enti che ne sono derivati. 
    Lo stesso dicasi per il raffronto con la disciplina penale, posto
che, come sopra rilevato, l'art 33 e lo stesso art. 30, comma 2,  del
decreto legislativo n. 231/2001, dettano  una  disciplina,  che,  nel
doveroso rispetto dei profili di natura  sanzionatoria,  e'  conforme
alla struttura civilistica, sia per il caso di cessione  di  azienda,
sia per il caso di scissione parziale. Infatti in caso di cessione di
azienda,  «il  cessionario  e'  solidalmente  obbligato,   salvo   il
beneficio della preventiva escussione dell'ente cedente e nei  limiti
del valore di azienda, al pagamento della sanzione pecuniaria», cosi'
come per gli obblighi tributari e sanzioni tributarie di cui all'art.
14 decreto legislativo n. 472/2997. In caso di  scissione,  gli  enti
beneficiari  della  scissione,  «sia  totale  che   parziale»,   sono
solidalmente obbligati al pagamento delle sanzioni pecuniarie  dovute
dall'ente scisso per i reati  commessi  dalla  data  dalla  quale  la
scissione ha avuto effetto con obbligo «limitato al valore  effettivo
del patrimonio netto trasferito al singolo ente, salvo che si  tratti
di ente al quale e' stato trasferito,  anche  in  parte  il  ramo  di
attivita'  nell'ambito  del  quale  e'  stato  commesso  il   reato»,
disposizione quest'ultima strettamente afferente alla  natura  penale
della responsabilita', e con una disciplina che, dunque, e'  conforme
al dettato civilistico di cui agli articoli 2506-quater,  comma  4  e
2506-bis, comma 3, codice  civile,  ma  si  discosta,  nettamente  da
quella tributaria di cui agli articoli 173, comma 13, del TUIR e art.
15, comma 2, del decreto legislativo n. 472/1997. 
    Per ritenere, allora, che, in caso  di  scissione,  la  normativa
tributaria sia  legittimamente  diversa  nell'escludere  limiti  alla
responsabilita' della beneficiaria per  i  debiti  fiscali  pregressi
della scissa, rispetto a quella  civilistica  (e  a  quella  penale),
occorrerebbe individuare, nella fattispecie della  scissione  e,  per
quel che qui interessa, della scissione parziale, un qualche elemento
di differenziazione rispetto agli altri fenomeni  societari,  di  cui
sopra detto, che giustifichi siffatto rigore. 
    Ma,   come   gia'   rilevato,   il   principio   di   neutralita'
dell'operazione  di  scissione  impedisce  che  sia  ravvisabile   un
qualsivoglia ragionevole motivo  che  consenta  uno  squilibrio  tale
nell'assunzione di tutti i debiti pregressi  della  scissa  da  parte
della societa' derivante dalla scissione,  in  contrasto  con  quanto
negozialmente stabilito  e  oltre  il  valore  del  patrimonio  netto
assegnato, tenendosi conto che la societa' scissa debitrice e' sempre
esistente,  con  il  suo  patrimonio  rimasto,  nei   cui   confronti
l'Amministrazione finanziaria puo' rivolgersi  per  la  soddisfazione
del debito che, infatti, lo stesso art. 173 TUIR chiaramente  intende
essere  rimasto  in  capo  alla  scissa,  ai  sensi  del  piu'  volte
menzionato comma 12. 
    Inoltre, per quanto attiene alla fattispecie sanzionatoria di cui
all'art. 15, comma 2, del decreto  legislativo  n.  472/1997,  sempre
sotto il profilo del parametro costituzionale di cui all'art. 3,  non
si comprende, sempre nel caso di scissione parziale,  l'equiparazione
del  trattamento  sanzionatorio  della  scissa,  che  e'  pur  sempre
l'autrice della violazione, e in quanto tale  chiamata  a  rispondere
illimitatamente della violazione da essa stessa commessa, con  quello
della beneficiaria che, pur estranea alla  commissione  dell'illecito
altrui,  ne  dovrebbe,  del  pari,  rispondere  illimitatamente,   in
contrasto, tra  l'altro,  con  gli  stessi  principi  generali  sulla
sanzione  tributaria,  di  cui,  in  particolare,  agli  articoli   5
(colpevolezza) e 7 (criteri di  determinazione  della  sanzione)  del
medesimo decreto legislativo n. 472/1997. 
    Si evidenzia, altresi', al proposito, che l'art. 14  del  decreto
legislativo n. 472/1997, per la cessione di azienda,  differenzia  la
responsabilita' del cessionario rispetto a quella del  cedente  anche
per il limite temporale della commissione della violazione  nell'anno
in cui e' avvenuta la cessione o nei due anni precedenti, salvo,  per
quelle riferite agli anni precedenti, sia  intervenuta  nel  medesimo
periodo l'irrogazione o contestazione della violazione, mentre l'art.
15,  comma  2,  anche  per  la   scissione   parziale   uniforma   la
responsabilita' solidale per  ciascuna  societa'  od  ente  derivante
dalla scissione, che sono  tutte  tenute  al  pagamento  delle  somme
dovute per le violazioni commesse anteriormente alla data dalla quale
la scissione produce effetto, senza alcun limite temporale  a  favore
delle beneficiarie. Per  giustificare  una  responsabilita'  solidale
illimitata delle beneficiarie,  infine,  non  puo'  aver  rilievo  la
circostanza che il debito tributario sia indisponibile, come  afferma
l'Agenzia delle entrate, tanto che l'Amministrazione non e' tenuta ad
opporsi all'operazione  di  scissione.  Non  vi  e'  dubbio  che  gli
obblighi facenti capo alla scissa e  alla  beneficiaria  non  vengono
meno, essi permangono, come permangono anche, ad esempio, in caso  di
cessione di azienda, ma questo non toglie, che  per  la  cessione  di
azienda,     restino     giustamente     fermi,     nei     confronti
dell'Amministrazione  finanziaria,  i  limiti  della  responsabilita'
tributaria in capo alla cessionaria. Il limite alla  responsabilita',
nell'ambito del valore dell'azienda conferita o del patrimonio  netto
attribuito, non e', infatti, previsto per ostacolare il recupero  dei
crediti o del pagamento delle imposte,  in  spregio  ai  diritti  del
creditore ma costituisce il bilanciamento alla sfera patrimoniale che
viene trasmessa da una societa' ad un'altra. 
8. Questione di  costituzionalita'.  Non  manifesta  infondatezza  in
riferimento all'art. 53 della Costituzione. 
    Proprio in riferimento a questa considerazione, emerge, a  parere
della Commissione, il secondo profilo  di  incostituzionalita'  delle
disposizioni normative in esame, con riferimento  all'art.  53  della
Costituzione,  ovvero  al   fondamentale   principio   di   capacita'
contributiva. 
    Pretendere  che,  in  permanenza  dell'esistenza  della  societa'
scissa, la quale potrebbe  aver  anche  scisso  poca  parte  del  suo
patrimonio, per la costituzione della o delle  beneficiarie,  vengano
riversati in capo ad una di esse,  illimitatamente,  tutti  i  debiti
fiscali  della  scissa,  appare  obiettivamente  sproporzionato  alla
capacita'  reddituale  della  beneficiaria,  tale  da  rendere  detta
operazione,  a  dir  poco,  «suicida»  da  parte  della  beneficiaria
medesima,  in  presenza  di  debiti  tributari  della  scissa,   che,
ripetesi, permane in essere. 
    Non si puo', dunque, che rimarcare  quanto  gia'  rilevato  dalla
stessa Corte costituzionale e proposito della c.d.  supersolidarieta'
tributaria con le sentenze 30 aprile 1968, n. 48 e 17 dicembre  1968,
n. 139, ovvero come non possa imputarsi ex lege ad  un  soggetto  una
obbligazione solidale per il pagamento di imposte riferibili a  fatti
indice di capacita' contributiva propri di un altro soggetto, a  meno
che il coobbligato non sia in grado di procacciarsi  preventivamente,
rispetto all'insorgenza dell'obbligazione, la  provvista  finanziaria
necessaria per adempiere all'obbligo solidale, cosi'  da  ristabilire
l'adeguata rispondenza al parametro della capacita' contributiva. Se,
dunque,  la  norma  tributaria  prevede  un  obbligo   ex   lege   di
responsabilita' illimitata a carico della beneficiaria, detto obbligo
e' totalmente svincolato rispetto al rapporto  tra  la  scissa  e  la
beneficiaria medesima e la capacita'  contributiva  di  quest'ultima,
mentre se, secondo i criteri civilistici, la beneficiaria e' tenuta a
rispondere  dei   debiti   tributari   nell'ambito   del   patrimonio
attribuito, detta ripartizione, tra responsabilita'  della  scissa  e
della beneficiaria, va ad equilibrare la capacita' contributiva,  nel
senso che vi e' perfetta  proporzionalita'  tra  quanto  conferito  e
l'accollo di debiti altrui da parte della beneficiaria. 
    Senza dimenticare quanto detto sopra, ovvero che  il  Fisco  puo'
sempre agire per i debiti della scissa sulla parte di patrimonio  non
conferito alla beneficiaria e che  rimane  alla  scissa,  che  e'  la
debitrice. 
    Il tutto, sia sotto il  profilo  degli  obblighi  tributari,  che
delle conseguenti pene pecuniarie. 
9. Rilevanza della questione per la decisione da adottare. 
    La questione, infine, e' di evidente rilevanza, nella fattispecie
in esame, anche a far mente ai valori di cui si tratta. 
    Come si evince dal ricorso e dalla  memoria  della  SAFE,  e  non
specificamente contestato dalle  altre  parti,  la  pretesa  azionata
nelle cartelle impugnate in conseguenza dei  debiti  tributari  della
S.C.E.A.T. e' di complessive  €  1.797.090,00,  il  patrimonio  netto
contabile assegnato alla SAFE e' di'  €  41.802,72,  posto  che  alla
S.C.E.A.T. sono rimasti valori attivi, quali  terreni  edificabili  e
crediti  verso  clienti  e  non  e'  chiaro  se  SAFE   sia   l'unica
beneficiaria  della  scissione,  inoltre   il   valore   di   mercato
dell'azienda SAFE, secondo una perizia agli atti, e' di € 214.844,00. 
    Pertanto, la rilevanza della questione nella fattispecie sta  nel
fatto che, se la responsabilita'  della  beneficiaria  per  i  debiti
fiscali della  scissa,  e  relative  sanzioni  pecuniarie,  anteriori
all'operazione di scissione e' illimitata, come si  evince  dal  dato
testuale degli articoli 173, comma 13, del TUIR e dall'art. 15, comma
2, del decreto legislativo  n.  472/1997,  e  se  dette  disposizioni
normative fossero rispettose dei principi costituzionali di cui  agli
articoli 3 e 53 della Costituzione, la pretesa azionata con gli  atti
qui  impugnati  dovrebbe  essere  dichiarata  da  questa  Commissione
fondata e il ricorso essere rigettato, dovendo rispondere la SAFE  di
tutti i pregressi debiti della S.C.E.A.T. qui azionati, mentre, se la
suddetta normativa fosse in contrasto con i principi  costituzionali,
come non infondatamente si  dubita  che  sia,  e  dovendosi,  allora,
applicare la disciplina generale prevista dal codice  civile,  questa
Commissione dovrebbe, invece,  accogliere  parzialmente  il  ricorso,
annullando gli atti per la  parte  che  eccede  il  patrimonio  netto
attribuito alla SAFE, contenendo, dunque,  la  responsabilita'  della
medesima SAFE per i debiti tributari e  sanzioni  facenti  capo  alla
S.C.E.A.T. nei limiti del patrimonio netto ad essa attribuito. 
    Pertanto,  non  potendosi  che   disattendere   l'interpretazione
fornita dalla societa' ricorrente del dato normativo  in  oggetto,  e
non consentendo il dettato letterale dell'art. 173, comma 13, TUIR  e
dell'art.  15,  comma  2  decreto  legislativo  n.  472/1997,   altra
interpretazione che sia conforme ai valori costituzionali, come sopra
detto, ritenuta rilevante e non manifestamente infondata la questione
di legittimita' costituzionale delle  stesse  disposizioni  normative
nella parte in cui stabiliscono, in caso di scissione  parziale,  una
responsabilita' solidale  illimitata,  piuttosto  che  contenuta  nei
limiti del valore effettivo del patrimonio  netto  attribuito,  della
societa' beneficiaria per i debiti tributari  della  societa'  scissa
anteriori all'operazione di scissione non soddisfatti dalla  societa'
cui fanno carico e per le pene pecuniarie conseguenti alle violazioni
commesse  dalla  scissa  anteriormente  alla  data  dalla  quale   la
scissione produce effetto, in riferimento agli articoli 3 e 53  della
Costituzione, il giudizio va sospeso e gli atti  rimessi  alla  Corte
costituzionale ai sensi dell'art. 23, della legge 11 marzo 1953.